IMPORTO DELL’INDENNITà DI MOBILITà

 

 

Dal sito INPS www.inps.it

Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.

Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal:

1° gennaio 2005 è di € 819,62 lordi mensili (netto € 774,21)(1)

elevato a € 985,10 lordi mensili (netto € 930,53)(1), per i

lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.773,19.

 

L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato, a tempo parziale o raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o diventa titolare di pensione di anzianità.

 

Dopo i primi dodici mesi, (quindi per la maggioranza degli ex dipendenti Syndial) a partire dal:

 

1° gennaio 2006 l’importo dell’indennità di mobilità diventa di

€ 655,69(2) lordi mensili, elevato a  € 788,08(2)  lordi mensili per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.773,19.

 

Note

 

(1) Gli importi “netti” indicati per l’anno 2005 dall’Inps sono da intendersi al “netto” della ritenuta previdenziale del 5,54%, sono invece da intendersi al “lordo” delle ritenute fiscali:

Irpef, addizionale comunale e addizionale regionale.

 

(2) Agli importi di cui sopra non si applica la ritenuta previdenziale del 5,54%, per calcolare l’importo netto occorre però detrarre le ritenute fiscali:

Irpef, addizionale comunale e addizionale regionale (l’Inps effettua un prelievo mensile che conguaglia a fine anno).

 

 

 

 

Indennità di Mobilità