MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA117E.0EA64690" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CA117E.0EA64690 Content-Location: file:///C:/208B4D85/Divietodisegnalazionesiamomedicieinfermieri,nonsiamospie.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Dall'8 agosto 2009 entra in vigore
Nel medes=
imo
provvedimento legislativo, tuttavia, viene intro=
dotto il reato penale contravven=
zionale
di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
dello straniero, punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro (art. 10 bis d=
el
testo unico sull'immigrazione).
V=
'è
il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto
l'introduzione del reato di immigrazione irregol=
are e
gli obblighi di denuncia che da esso discendono per i pubblici ufficiali e =
gli
incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con il =
span>DIVIETO DI SEGNALAZI=
ONE prevista dal cita=
to
comma 5 dell'articolo 35.
Per tale
ragione, MSF, ASGI, =
SIMM=
e OISG=
auspicano
l'approvazione di disposizioni che garantiscano la piena applicazione del <=
/span>DIVIETO DI SEGNALAZI=
ONE, essendo palese c=
he non
sussiste alcuna facoltà di denuncia degli stranieri privi di permess=
o di
soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui si=
a obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.<=
/strong>